Normativa in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope:
Modifica del regolamento (CE) n. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni, il sistema di allerta precoce e la procedura di valutazione del rischio in relazione alle nuove sostanze psicoattive.
Modifica della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti» e che abroga la decisione 2005/387/GAI
Sottopone a misure di controllo le sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil) fenetilammina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil] benzamide (AH-7921), 3,4- metilenediossipirovalerone (MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina).
Sottopone a misure di controllo la 4-metilanfetamina.
Sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo.
Sull’opportunità di sottoporre a misure di controllo il 4-methylmethcathinone (mefedrone).
Regolamenti che stabiliscono norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituiscono taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modificano i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abrogano il regolamento (CE) n. 1782/2003.
Definisce la 1-benzilpiperazina (BZP) quale nuova sostanza psicoattiva da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali.
Istituisce un secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013).
Regolamento CE n. 1920/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (rifusione).
Decisione 2005/387GAI del Consiglio del 10 maggio 2005 relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive.
Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio del 25 ottobre 2004 riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.
Sulla prevenzione e la riduzione del danno per la salute causato da tossicodipendenza.
Relativa a misure di controllo e sanzioni penali in relazione alle nuove droghe sintetiche 2C-I, 2CT-2, 2C-T-7 e TMA-2.
Risoluzione del Consiglio del 27 novembre 2003 sull’importanza del ruolo delle famiglie nella prevenzione dell’uso delle sostanze stupefacenti da parte degli adolescenti.
Sul miglioramento dei metodi di indagine operativa nella lotta contro la criminalità organizzata connessa con il traffico organizzato di droga: indagine sull’organizzazione del traffico di droga e simultanea indagine sulla sua struttura economico-patrimoniale.
Avente ad oggetto misure di controllo e sanzioni penali relative alla nuova droga sintetica PMMA
Decisione del Consiglio del 28 maggio 2001 relativa alla trasmissione di campioni di sostanze controllate.
che definisce la 4-MTA quale nuova droga sintetica da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali.
Azione Comune del 16 giugno 1997 adottata dal Consiglio sulla base dell’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche.
Regolamento CE n. 3294/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 recante modifica del regolamento (CEE) n. 302/93 relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.
Regolamento CE n. 302/93 del Consiglio dell’8 febbraio 1993 relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle deroghe e delle tossicodipendenze.
Normativa in materia di precursori:
recante modifica del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio per quanto concerne l’inclusione di determinati precursori di droghe nell’elenco delle sostanze classificate.
che integra il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi e abroga il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione.
che stabilisce norme riguardanti il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi.
che modifica il regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe.
che modifica il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.
recante modifica del regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.
Attuazione dei Regolamenti (CE) numeri 273/2004, 111/2005 e 1277/2005, come modificato dal Regolamento (CE) n. 297/2009, in tema di precursori di droghe, a norma dell’articolo 45 della legge 4 giugno 2010, n. 96.
che modifica il regolamento (CE) n. 1277/2005 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.
che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.
recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi.
relativo ai precursori di droghe.
Direttiva 2003/101/CE della Commissione del 3 novembre 2003 recante modifica della direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e all’immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
sulla necessità di rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le differenti unità operative degli Stati membri dell’Unione europea specializzate nella lotta al traffico di precursori.
Regolamento CE n. 1232/2002 della Commissione del 9 luglio 2002 che sostituisce l’allegato del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope e che modifica il regolamento (CEE) n. 3769/92.
Rettifica del regolamento (CE) n. 1116/2001 del Consiglio, del 5 giugno 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/90 recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
Regolamento CE n. 1610/2000 della Commissione del 24 luglio 2000 che modifica il regolamento (CEE) n. 3769/92 concernente l’esecuzione e la modificazione del regolamento (CEE) n. 3677/90 del Consiglio recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
Regolamento CE n. 1533/2000 della Commissione del 13 luglio 2000 che modifica il regolamento (CE) n. 1485/96 recante modalità di applicazione della direttiva 92/109/CEE del Consiglio riguardo alle dichiarazioni dell’acquirente circa l’uso specifico di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
Regolamento CE n. 1485/96 della Commissione del 26 luglio 1996 recante modalità di applicazione della direttiva 92/109/CEE del Consiglio riguardo alle dichiarazioni dell’acquirente circa l’uso specifico di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
Direttiva 93/46/CE della Commissione del 22 giugno 1993 che sostituisce e modifica gli allegati alla direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e alla commercializzazione di talune sostanze usate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
Direttiva 92/109/CE del Consiglio del 14 dicembre 1992 relativa alla fabbricazione e all’immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
Regolamento CE n. 900/92 del Consiglio del 31 marzo 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 3677/90 recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
Regolamento CE n. 3769/92 della Commissione del 21 dicembre 1992 concernente l’esecuzione e la modificazione del regolamento CE n. 3677/90 del Consiglio, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.
Regolamento CE n. 3677/90 del Consiglio, del 13 dicembre 1990, recante misure intese a scoraggiare la diversione di talune sostanze verso la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.