La canapa agroindustriale

APPROFONDIMENTI

Canapa a basso tenore di THC

Con la L. n. 242/2016, il legislatore italiano ha disciplinato la coltivazione della canapa (Cannabis sativa L.) c. d. cannabis light al fine di promuovere il relativo settore agroindustriale, assicurando un perimetro di garanzia a favore degli operatori agricoli che attivano iniziative ed investimenti in questo particolare settore sottratto alla normativa sugli stupefacenti.

La suddetta legge ha previsto che possano essere esclusivamente utilizzate, per l’avvio delle coltivazioni, solo le varietà di cannabis iscritte nel Catalogo europeo delle varietà delle specie di piante agricole, le quali garantiscono la produzione di piante con un contenuto di THC non superiore allo 0,2%.

Qualora, tuttavia, la percentuale di THC della coltivazione dovesse raggiungere livelli compresi tra lo 0,2% e il limite massimo consentito dello 0,6%, nessuna responsabilità è posta a carico dell’agricoltore che abbia rispettato le prescrizioni di legge. Inoltre, anche quando si superi la soglia dello 0,6%, pur scattando l’obbligo del sequestro e distruzione della piantagione, l’agricoltore non subisce conseguenze.

Il legislatore si è anche preoccupato di individuare tassativamente sia le finalizzazioni delle colture (sviluppi di filiere territoriali integrate, produzione di alimenti, cosmetici, materie prime biodegradabili e semilavorati innovativi, realizzazione di opere di bioingegneria, bonifica dei terreni ecc.) sia gli usi del prodotto ottenuto dalle coltivazioni (semilavorati quali fibra, canapulo, polveri, cippato, alimenti, cosmetici, prodotti per il florovivaismo ecc.).

Da circa due anni, a seguito di una interpretazione “estensiva” della norma, taluni esercenti hanno avviato la commercializzazione di infiorescenze e di altri prodotti – per non meglio specificati usi “tecnici” diversi da quelli rigorosamente previsti dalla legge – contenenti un tenore di THC sino allo 0,6%, potenzialmente idoneo a determinare un blando effetto psicoattivo, come evidenziato da consolidata giurisprudenza e tossicologia forense.

Le Forze di polizia, anche alla luce di un parere espresso dal Consiglio Superiore di Sanità nell’aprile 2017, hanno avviato una campagna di controlli finalizzata a verificare la regolarità della vendita dei suddetti prodotti.

A seguito degli accertamenti e dei relativi sviluppi giudiziari, la Corte di Cassazione ha pronunciato alcune sentenze le cui motivazioni, talvolta in contrasto tra di loro, hanno richiesto l’intervento della Suprema Corte in forma collegiale, riunitesi lo scorso 30 maggio 2019.

L’indicazione fornita dalle Sezioni Unite, stabilisce che la commercializzazione di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà iscritte nel Catalogo comune delle specie di piante agricole, ai sensi dell’art. 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002 e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati; pertanto, integrano il reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990, le condotte di cessione, di vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico, a qualsiasi titolo, dei prodotti derivati dalla coltivazione della cannabis sativa L., salvo che tali prodotti siano in concreto privi di efficacia drogante.

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